CIRCOLARE DELLO STUDIO: Autorizzazione all’installazione di impianti alla videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70

OGGETTO: autorizzazione all’installazione di impianti alla videosorveglianza ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70.

La presente per ricordare a tutti i Sigg.ri Clienti che l’art. 4 della L. n. 300/70 ha sancito un divieto assoluto nell’utilizzo di apparecchiature per mere finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, mentre è ammesso il cd. “controllo preterintenzionale”, cioè un controllo finalizzato a tutelare altri interessi del datore di lavoro costituzionalmente garantiti, che permetta anche un controllo indiretto nei confronti dei lavoratori.

Pertanto l’art. 4 ammette l’uso di apparecchiature di controllo purché sia giustificato da esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, però soltanto previo accordo con le RSA o, in mancanza di tale accordo, previa autorizzazione del Servizio Ispettivo della DPL.

Tale autorizzazione è fondamentale atteso che, sia per ignoranza della norma sia perché l’impresa installatrice, dichiarando che l’impianto è a “norma”, si “dimentica” di ricordare che occorre l’autorizzazione preventiva della Direzione Provinciale del Lavoro, e che da tale mancanza scattano alcune sanzioni, previste dall’art. 38 della L. 300/70, richiamato dall’art. 171 del Dlgs n. 196/03 che sono di natura penale, seppur “onorabili” attraverso l’adempimento alla prescrizione obbligatoria.

Invito, pertanto con la presente, tutti coloro che abbiamo installato o debbano installare sistemi di videosorveglianza a prendere contatti con lo Studio per richiedere la prescritta autorizzazione.

 

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Roma lì, 03 giugno 2018

 

Cordiali saluti
Dott.ssa Emanuela Petrillo

 

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