CIRCOLARE DELLO STUDIO: Modalità di corresponsione degli stipendi – stop ai contanti.

OGGETTO: modalità di corresponsione degli stipendi – stop ai contanti.

Ai sensi dell’art. 1, comma 910 e ss della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l’anno 2018), a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti devono corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) Bonifico sul conto identifico dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) Strumenti di pagamento elettronico;
c) Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) Emissione di un assegno consegnato al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento si considera comprovato quando il delegato risulta essere il coniuge, il convivente ovvero un familiare del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

 

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto instaurato. Viene, inoltre, specificato al comma 912, che la “firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

 

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

Lo Studio, come di consueto, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Roma lì, 09 febbraio 2018

 

Cordiali saluti
Dott.ssa Emanuela Petrillo

 

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